ProtocolloTitolo IV

Art. 77

In vigore dal 24 dic 1957
Sono compatibili con il presente Trattato gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-77

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