ProtocolloTitolo IV

Art. 76

In vigore dal 24 dic 1957
Fino a che non siano emanate le disposizioni di cui all', paragrafo 1, e salvo accordo unanime del Consiglio, nessuno degli Stati membri può rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia all'entrata in vigore del presente Trattato.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-76

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