ProtocolloCapo IV

Art. 72

In vigore dal 24 dic 1957
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i movimenti di capitale a destinazione e in provenienza dai paesi terzi, di cui sono a conoscenza. La Commissione può rivolgere agli Stati membri i pareri che essa giudica opportuni in materia.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-72

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