Protocollo›Capo IV
Art. 70
In vigore dal 24 dic 1957
1. Per quanto attiene ai movimenti di capitale fra gli Stati membri e i paesi terzi, la Commissione propone al Consiglio le misure intese al coordinamento progressivo delle politiche degli Stati membri in materia di cambio. A tal riguardo, il Consiglio stabilisce all'unanimità delle direttive, procurando di raggiungere il più alto grado possibile di liberalizzazione.
2. Qualora l'azione intrapresa in applicazione del paragrafo precedente non consenta di eliminare le divergenze fra le regolamentazioni di cambio degli Stati membri e che tali divergenze inducano le persone residenti in uno degli Stati membri a servirsi delle facilitazioni di trasferimento all'interno della Comunità, quali sono previste dall', allo scopo di eludere le norme regolamentari di uno degli Stati membri nei riguardi dei paesi terzi, questo Stato può previa consultazione degli altri Stati membri e della Commissione, adottare le misure idonee per eliminare tali difficoltà.
Se il Consiglio constata che tali misure restringono la libertà dei movimenti dei capitali all'interno della Comunità oltre quanto necessario ai fini del comma precedente, esso può decidere, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, che lo Stato interessato deve modificare o sopprimere tali misure.
Storico versioni
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