ProtocolloTitolo IV

Art. 78

In vigore dal 24 dic 1957
Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito del presente Trattato, deve tener conto della situazione economica dei vettori.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-78

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