Art. 7

LEGGE 9 ottobre 1957, n. 976

In vigore dal 13 nov 1957
Per la esecuzione delle opere di cui alla presente legge l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili è determinata per i terreni, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato catastalmente, rivalutato sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, e per i fabbricati, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato a norma della legge 4 novembre 1951 n. 1219, capitalizzate ad un tasso dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni della località, le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione e di stabilità e le altre condizioni dell'adificio stesso.
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