Art. 6

LEGGE 9 ottobre 1957, n. 976

In vigore dal 13 nov 1957
Il comune di Assisi è autorizzato a comprendere nei suoi piani particolareggiati e, in attesa di questi, nei programmi di cui all' della presente legge, anche l'espropriazione degli immobili, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera e a soddisfare le sue prevedibili esigenze future. Prima di procedere alle espropriazioni di cui sopra, il Comune deve darne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato, qualora l'area non debba rimanere scoperta, se intendono o meno essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulle loro proprietà, singolarmente, se proprietari dell'intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano regolatore, dei piani particolareggiati ed ai regolamenti vigenti del Comune. Il Comune dovrà altresì notificare ai rispettivi proprietari quali aree verranno assoggettate al vincolo di impedita costruzione. Per tale vincolo sarà corrisposta ai proprietari una indennità con le norme della presente legge.
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