Art. 3
LEGGE 9 ottobre 1957, n. 976
In vigore dal 13 nov 1957
Per le espropriazioni che si rendessero necessarie al fine di valorizzare singoli monumenti o santuari di particolare importanza, potrà essere concesso al Comune un contributo statale nella misura del 50 per cento della spesa nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al successivo .
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