Art. 2
LEGGE 9 ottobre 1957, n. 976
In vigore dal 13 nov 1957
I proprietari degli edifici compresi nella zona prevista dal programma annuale di lavori di cui all' hanno l'obbligo di provvedere alla sistemazione architettonica, e al consolidamento degli edifici di loro proprietà per la parte non di competenza dello Stato.
La necessità dei sopraddetti lavori, in relazione ai fini della presente legge, è dichiarata dal sindaco, sentiti i propri Uffici tecnici e sanitari e su conforme parere della Sovrintendenza ai monumenti.
Per i lavori di riparazione o di ripristino di parti architettoniche o decorative di edifici che abbiano particolare interesse monumentale, artistico o storico, in stretta aderenza col carattere proprio della città e del territorio di Assisi, nonchè per quelli di consolidamento e risanamento eventualmente occorrenti e che siano in diretta connessione coi primi, sarà concesso, a favore dei proprietari, un contributo dello Stato del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
Il contributo predetto potrà essere elevato fino al 40 per cento qualora, trattandosi di restauri ad edifici di particolare interesse artistico, il costo dei lavori necessari sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito di cui l'edificio stesso è suscettibile.
Ove i proprietari interessati non provvedano nel termine stabilito dal sindaco alla esecuzione dei lavori cui sono obbligati, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'art. 153 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.
Qualora alla esecuzione si provveda di ufficio per inadempienza degli obbligati, il relativo contributo dello Stato sarà corrisposto al Comune.
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