Art. 6

LEGGE 18 luglio 1957, n. 614

In vigore dal 1 gen 1997
Il Comitato di cui al precedente è così composto: un funzionario dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione avente qualifica superiore a quella di ispettore generale, presidente; un magistrato del Consiglio di Stato; un avvocato dello Stato; cinque rappresentanti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; un rappresentante della Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti; due rappresentanti del Ministero del tesoro, dei quali uno della Direzione generale del tesoro ed un altro della Ragioneria generale dello Stato; un rappresentante del Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio; due esperti. Espleta le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possano essere riconfermati. Il Ministro per i trasporti provvede con proprio decreto alla nomina del presidente e degli altri componenti il Comitato.
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