Art. 3
LEGGE 18 luglio 1957, n. 614
In vigore dal 16 ago 1957
L'amministrazione del gestore è sottoposta alla vigilanza del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Gli atti concernenti spese di carattere straordinario o che, comunque, impegnino la gestione oltre l'esercizio finanziario, per essere validi, devono essere sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro per i trasporti, che vi provvede sentito il Comitato di cui al successivo .
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