Art. 5
LEGGE 18 luglio 1957, n. 614
In vigore dal 1 gen 1997
È istituito presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - un Comitato che darà il suo parere su quanto previsto nei precedenti , nonchè sulle questioni d'ordine finanziario e comunque implicanti riflessi finanziari, concernenti la gestione prevista dalla presente legge, nonchè le gestioni commissariali governative di altri servizi di trasporto in concessione.
Il predetto Comitato darà il suo parere su ogni altro argomento per il quale il Ministero dei trasporti riterrà opportuno farne richiesta.
All'onere derivante dall'istituzione del Comitato, il Ministero dei trasporti farà fronte con i fondi del proprio bilancio già inscritti ai capitoli concernenti rispettivamente le indennità e diarie ai componenti di Consigli, Comitati e Commissioni e le spese per il funzionamento degli organi collegiali medesimi. (1) (2)
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