Art. 6
LEGGE 18 luglio 1957, n. 614
In vigore dal 1 gen 1997
Il Comitato di cui al precedente è così composto:
un funzionario dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione avente qualifica superiore a quella di ispettore generale, presidente;
un magistrato del Consiglio di Stato;
un avvocato dello Stato;
cinque rappresentanti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
un rappresentante della Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti;
due rappresentanti del Ministero del tesoro, dei quali uno della Direzione generale del tesoro ed un altro della Ragioneria generale dello Stato;
un rappresentante del Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio;
due esperti.
Espleta le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possano essere riconfermati.
Il Ministro per i trasporti provvede con proprio decreto alla nomina del presidente e degli altri componenti il Comitato.
Storico versioni
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