Art. 1

In vigore dal 15 giu 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia e la Francia relativo ai marchi di fabbrica e di commercio, concluso in Roma, mediante scambio di Note, l'8 gennaio 1955.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-04-25;353#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo