Art. 2

In vigore dal 15 giu 1957
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-04-25;353#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Francia relativo ai marchi di fabbrica e di commercio, concluso in Roma, a mezzo di scambio di Note l'8 gennaio 1955, per la sostituzione del testo dell'Accordo del 21 dicembre 1950, completato con scambio di Note effettuato il 5 aprile 1952. — Testo vigente | Portale Normativo