Art. 3
In vigore dal 15 giu 1957
Con la stessa decorrenza prevista dall' è abrogata la legge 26 dicembre 1951, n. 1717, concernente la ratifica e la esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Francia sui marchi di fabbrica e di commercio, concluso in Parigi il 21 dicembre 1950 e, per la parte relativa allo scambio di Note effettuato in Roma fra i due Paesi il 5 aprile 1952, per l'interpretazione dell'Accordo suddetto, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 4535.
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