Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 15 giu 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia e la Francia relativo ai marchi di fabbrica e di commercio, concluso in Roma, mediante scambio di Note, l'8 gennaio 1955.
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