Art. 7
LEGGE 14 aprile 1957, n. 277
In vigore dal 23 mag 1957
L'anno finanziario comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
Entro il mese di dicembre il presidente trasmette per l'approvazione al Ministero della pubblica istruzione il bilancio preventivo per il successivo anno, già deliberato dal Comitato.
Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il presidente trasmette per l'approvazione al Ministero della pubblica istruzione il conto consuntivo, che si riferisce all'esercizio decorso, già deliberato dal Comitato, corredato dalla relazione dei revisori dei conti.
Il conto consuntivo viene approvato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero del tesoro.
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