Art. 10

LEGGE 14 aprile 1957, n. 277

In vigore dal 23 mag 1957
In caso di scioglimento il Museo devolverà tutto il suo patrimonio allo Stato e per esso agli organi competenti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e di decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 aprile 1957 GRONCHI SEGNI - ROSSI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
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