Art. 10 · LEGGE 14 aprile 1957, n. 277

Art. 10

LEGGE 14 aprile 1957, n. 277

In vigore dal 23 mag 1957
In caso di scioglimento il Museo devolverà tutto il suo patrimonio allo Stato e per esso agli organi competenti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e di decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 aprile 1957 GRONCHI SEGNI - ROSSI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
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