Art. 6
LEGGE 14 aprile 1957, n. 277
In vigore dal 30 mag 1959
Il Comitato delibera i bilanci preventivi e consuntivi; sovrintende alla gestione economica ed amministrativa del Museo; provvede a tutto quanto attiene all'attività del Museo.
Il Comitato è convocato presso la sede locale del Museo, o altrove, ogni qualvolta il presidente lo consideri opportuno nell'interesse del Museo, ovvero quando ne facciano richesta quattro suoi membri e il Collegio dei revisori dei conti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e non sono valide se non sono presenti la metà più uno dei componenti il Comitato.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-04-14;277#art-6