Art. 4

LEGGE 14 aprile 1957, n. 277

In vigore dal 23 mag 1957
Il Museo è retto da un Comitato composto: a) di quattro rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, dei quali uno all'uopo designato dal Ministero stesso riveste la carica di presidente; b) di due rappresentanti del Ministero della difesa; c) di un rappresentante dell'Amministrazione degli archivi di Stato; d) di un rappresentante del comune di Roma; e) di un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Associazione nazionale partigiani d'Italia; Federazione italiana volontari della libertà; Federazione italiana associazioni partigiane; Associazione nazionale ex-internati; Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti. Il Comitato elegge nel suo seno un vicepresidente ed un segretario tesoriere, dandone comunicazione al Ministero della pubblica istruzione. I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.
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