Art. 4
LEGGE 14 aprile 1957, n. 277
In vigore dal 23 mag 1957
Il Museo è retto da un Comitato composto:
a) di quattro rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, dei quali uno all'uopo designato dal Ministero stesso riveste la carica di presidente;
b) di due rappresentanti del Ministero della difesa;
c) di un rappresentante dell'Amministrazione degli archivi di Stato;
d) di un rappresentante del comune di Roma;
e) di un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti:
Associazione nazionale partigiani d'Italia; Federazione italiana volontari della libertà; Federazione italiana associazioni partigiane; Associazione nazionale ex-internati; Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.
Il Comitato elegge nel suo seno un vicepresidente ed un segretario tesoriere, dandone comunicazione al Ministero della pubblica istruzione.
I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Storico versioni
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