Art. 42

LEGGE 11 gennaio 1957, n. 6

In vigore dal 13 feb 1957
Il Comitato tecnico per gli idrocarburi di cui al precedente articolo deve essere sentito: 1) in tutti i casi in cui per la vigente legislazione mineraria è richiesto il parere del Consiglio superiore delle miniere; 2) sui programmi tecnici e finanziari presentati da coloro che richiedono permessi di ricerca, concessioni o proroghe di permessi o di concessioni; 3) sull'adempimento degli obblighi di lavoro derivanti dai permessi o dalle concessioni all'atto delle richieste di proroga; 4) sulla razionale coltivazione dei giacimenti; 5) sulla sicurezza delle lavorazioni; 6) sulla configurazione e dimensioni dell'area di ricerca e di coltivazione; 7) sulla riduzione d'area delle concessioni e dei permessi; 8) sulle prescrizioni per ridurre o evitare danni alle coltivazioni e ricerche minerarie; 9) sulle prescrizioni relative al regolamento dei rapporti di vicinanza e nei casi di diversi coltivatori operanti in un unico giacimento; 10) sulla determinazione delle opere destinate ad evitare o ridurre danni all'agricoltura; 11) sulla determinazione dei limiti di profondità dei permessi e delle concessioni; 12) sui casi di decadenza; 13) su ogni altra questione tecnica relativa al settore estrattivo degli idrocarburi; 14) in ogni caso previsto dalla legge.
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