Art. 48
LEGGE 11 gennaio 1957, n. 6
In vigore dal 13 feb 1957
Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a procedere al riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere al fine di adeguarli alle attribuzioni conferite alla Direzione generale delle miniere e agli uffici dipendenti.
Le norme, di cui al precedente comma, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio e con il Ministro per il tesoro.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti nello stato di previsione della entrata ed in quello della spesa le variazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 gennaio 1957
GRONCHI
SEGNI - CORTESE - MORO
Visto, il
Guardasigilli: MORO
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