Art. 37

LEGGE 11 gennaio 1957, n. 6

In vigore dal 13 feb 1957
Le opere destinate ad evitare i danni derivanti dai lavori di ricerca e di coltivazione e dalle acque reflue dai pozzi metaniferi e petroliferi, sono disposte dal Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito l'Ispettorato agrario provinciale competente al quale debbono essere dirette le denunce di danno da parte degli interessati.
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