Art. 38
LEGGE 11 gennaio 1957, n. 6
In vigore dal 13 feb 1957
Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentiti i titolari del permesso ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso quando:
1) non inizia i lavori nei termini prescritti;
2) non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il permesso è stato subordinato e non si attiene alle disposizioni impartite dall'autorità mineraria;
3) non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto dal precedente ;
4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione o persiste nella sospensione nonostante diffida;
5) non corrisponde nei termini il canone;
6) cede il permesso senza averne avuta autorizzazione;
7) procede alla estrazione ed alla utilizzazione delle sostanze minerali senza averne avuto autorizzazione;
8) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge od imposti dal permesso a pena di decadenza.
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