Art. 38

LEGGE 11 gennaio 1957, n. 6

In vigore dal 13 feb 1957
Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentiti i titolari del permesso ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso quando: 1) non inizia i lavori nei termini prescritti; 2) non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il permesso è stato subordinato e non si attiene alle disposizioni impartite dall'autorità mineraria; 3) non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto dal precedente ; 4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione o persiste nella sospensione nonostante diffida; 5) non corrisponde nei termini il canone; 6) cede il permesso senza averne avuta autorizzazione; 7) procede alla estrazione ed alla utilizzazione delle sostanze minerali senza averne avuto autorizzazione; 8) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge od imposti dal permesso a pena di decadenza.
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