Art. 3
LEGGE 18 luglio 1956, n. 759
In vigore dal 15 ago 1956
La estrazione del sughero gentile dovrà essere praticata in guisa da non superare, per la prima volta, due volte e mezzo la circonferenza del fusto, misurata, essa pure, sopra scorza a metri 1,30 da terra e per le volte successive, non oltre il triplo della circonferenza stessa.
In ogni caso la decortica dovrà essere arrestata nel punto in cui il fusto ed i rami messi in coltivazione raggiungono la circonferenza di centimetri 45, misurata sopra scorza.
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