Art. 12
LEGGE 18 luglio 1956, n. 759
In vigore dal 15 ago 1956
Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge riguardano indistintamente tutte le sugherete pure e miste, sempre quando il numero delle sughere superi le 25 unità per ettaro.
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