Art. 12

LEGGE 18 luglio 1956, n. 759

In vigore dal 15 ago 1956
Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge riguardano indistintamente tutte le sugherete pure e miste, sempre quando il numero delle sughere superi le 25 unità per ettaro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1956-07-18;759#art-12

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo