Art. 1
LEGGE 18 luglio 1956, n. 759
In vigore dal 15 ago 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
La demaschiatura della quercia sughera è consentita solo quando il fusto abbia raggiunto una circonferenza, misurata sopra scorza a metri 1,30 da terra, di centimetri
60. Essa dovrà essere contenuta, in altezza da terra, entro i limiti corrispondenti al doppio della circonferenza del fusto misurata come sopra.
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