Art. 10

LEGGE 18 luglio 1956, n. 759

In vigore dal 15 ago 1956
È vietata l'accensione di fuochi e la bruciatura delle frasche e delle stoppie nell'interno delle sugherete, durante il periodo giugno-ottobre. Valgono, comunque, per tutte le sugherete, le norme vigenti per la prevenzione degli incendi nei boschi sottoposti al vincolo idro-geologico.
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