Art. 5

LEGGE 8 luglio 1956, n. 706

In vigore dal 7 ago 1956
All'art. 25 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, aggiungere il seguente comma: "In ogni caso i giovani assunti come apprendisti in base agli articoli 6 e 7 non sono computabili nel novero dei dipendenti, per tutto il periodo dell'apprendistato, anche ai fini delle disposizioni di cui al comma precedente". La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - VIGORELLI - MEDICI - CORTESE Visto, il Guardasigilli: MORO
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