Art. 1
LEGGE 8 luglio 1956, n. 706
In vigore dal 7 ago 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L'art. 15 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è modificato come segue:
"Il rapporto di apprendistato non fa cessate per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.
All'apprendista da considerarsi capo famiglia, agli effetti del testo unico delle norme concessive degli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, spettano per le persone a carico gli assegni familiari a norma del testo unico predetto".
Storico versioni
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