Art. 2
LEGGE 8 luglio 1956, n. 706
In vigore dal 7 ago 1956
La corresponsione degli assegni familiari prevista nel precedente articolo deve essere autorizzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà, inoltre, a dare comunicazione dell'intervenuta concessione all'Ufficio provinciale del lavoro, il quale istituirà un elenco, distinto per Comuni, degli apprendisti che usufruiscono degli assegni familiari come capi famiglia.
Storico versioni
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