Art. 3

LEGGE 8 luglio 1956, n. 706

In vigore dal 7 ago 1956
L'art. 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è modificato come segue: "Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione; b) assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, per le seguenti prestazioni: 1° assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale; 2° assistenza specialistica ambulatoriale; 3° assistenza farmaceutica; 4° assistenza ospedaliera; 5° assistenza ostetrica; c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia; d) assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, per: 1° le prestazioni concernenti la cura; 2° le erogazioni dell'indennità giornaliere di degenza di cui all' della legge; 3° l'erogazione dell'indennità post-sanatorie. Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti eccetto l'ipotesi che l'apprendista sia considerato capofamiglia, secondo il disposto dell'art. 15 della presente legge, e per le prestazioni assistenziali previste dalle norme vigenti per i familiari a carico dei lavoratori assicurati".
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