Art. 3
LEGGE 8 luglio 1956, n. 706
In vigore dal 7 ago 1956
L'art. 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è modificato come segue:
"Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione;
b) assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, per le seguenti prestazioni:
1° assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale; 2° assistenza specialistica ambulatoriale;
3° assistenza farmaceutica;
4° assistenza ospedaliera;
5° assistenza ostetrica;
c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
d) assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, per:
1° le prestazioni concernenti la cura;
2° le erogazioni dell'indennità giornaliere di degenza di cui all' della legge;
3° l'erogazione dell'indennità post-sanatorie.
Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti eccetto l'ipotesi che l'apprendista sia considerato capofamiglia, secondo il disposto dell'art. 15 della presente legge, e per le prestazioni assistenziali previste dalle norme vigenti per i familiari a carico dei lavoratori assicurati".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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