Art. 11
LEGGE 30 giugno 1956, n. 775
In vigore dal 2 apr 1963
Agli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento si applicano le norme della legge 4 gennaio 1951, n. 13, e successive modificazioni.
L'assegno base spettante agli impiegati medesimi è stabilito nelle seguenti misure mensili lorde:
assistenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 90.000 coadiutori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 75.000 aggiunti di cancelleria . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 65.000 subalterni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 55.000
L'assegno base spettante agli assistenti e coadiutori sarà maggiorato o ridotto con coefficienti pari a quelli fissati per i cancellieri in servizio presso la stessa sede.
L'assegno base spettante agli aggiunti di cancelleria ed ai subalterni sarà invece maggiorato o ridotto con coefficienti pari a quelli fissati per gli archivisti in servizio presso la stessa sede.
In mancanza, i coefficienti in parola saranno fissati con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, secondo le modalità di cui alla legge 11 gennaio 1951, n. 13.
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