Art. 18

LEGGE 30 giugno 1956, n. 775

In vigore dal 2 ago 1956
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 giugno 1956 GRONCHI SEGNI - MARTINO - MEDICI - MORO Visto, il Guardasigilli: MORO
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