Art. 16

LEGGE 30 giugno 1956, n. 775

In vigore dal 2 ago 1956
Fino al 30 giugno 1957 l'eventuale miglioramento economico risultante dalla differenza tra l'assegno di sede di cui al precedente e il trattamento economico complessivo in godimento all'atto dell'inquadramento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento, spetta nella misura di due terzi.
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