Art. 4
LEGGE 30 giugno 1956, n. 775
In vigore dal 2 ago 1956
Per gli impiegati collocati nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dello statuto degli impiegati civili dello Stato nonchè quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati medesimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-06-30;775#art-4