Art. 3

LEGGE 30 giugno 1956, n. 775

In vigore dal 2 ago 1956
Non può far parte del ruolo istituito dall'art. 1 della presente legge: a) l'impiegato che, pur non avendo perduto la cittadinanza italiana, ha acquistato volontariamente una cittadinanza straniera; b) l'impiegata coniugata con cittadino straniero anche se conservi la cittadinanza italiana. Il rapporto d'impiego del personale non inquadrato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento rimane disciplinato dalle disposizioni del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23.
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