Art. 8
LEGGE 16 maggio 1956, n. 562
In vigore dal 10 lug 1956
I collocatori possono essere trasferiti di sede per esigenze di servizio o su domanda ed essere inviati in missione.
Il trattamento di missione e di trasferimento va liquidato ai collocatori di I, II e III classe con le modalità e nella misura rispettivamente previste per i primi applicati, applicati ed alunni d'ordine di cui alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.
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