Art. 12

LEGGE 16 maggio 1956, n. 562

In vigore dal 10 lug 1956
Per l'espletamento dei compiti relativi al collocamento e di quelli previsti al secondo comma del precedente , nei Comuni e località di minore importanza determinati con propri decreti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad avvalersi dell'opera di "Corrispondenti" prescelti tra le persone che abbiano particolare conoscenza dei problemi del lavoro, anche tra i pensionati.
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