Art. 7
LEGGE 16 maggio 1956, n. 562
In vigore dal 10 lug 1956
Per i provvedimenti amministrativi e disciplinari concernenti i collocatori è costituita una Commissione, presieduta dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e composta:
a) dal direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) da due funzionari dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di grado non inferiore al 6°;
c) da tre funzionari degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di grado non inferiore al 7°;
d) da due collocatori.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 9°.
Alla presidenza della predetta Commissione può essere delegato il direttore generale degli affari generali e del personale.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.
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