Art. 7

LEGGE 16 maggio 1956, n. 562

In vigore dal 10 lug 1956
Per i provvedimenti amministrativi e disciplinari concernenti i collocatori è costituita una Commissione, presieduta dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e composta: a) dal direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; b) da due funzionari dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di grado non inferiore al 6°; c) da tre funzionari degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di grado non inferiore al 7°; d) da due collocatori. Esercita le funzioni di segretario un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 9°. Alla presidenza della predetta Commissione può essere delegato il direttore generale degli affari generali e del personale. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.
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