Art. 5

LEGGE 16 maggio 1956, n. 562

In vigore dal 10 lug 1956
Il contratto d'impiego di cui al precedente articolo s'intende tacitamente rinnovato per altri cinque anni qualora da una delle parti contraenti non sia manifestata per iscritto, tre mesi prima della scadenza del contratto, la volontà di non procedere alla rinnovazione. Il contratto può essere risolto, inoltre, per una delle seguenti cause: a) dimissioni volontarie; b) incapacità fisica in qualunque tempo sopravvenuta e debitamente accertata; c) licenziamento per motivi disciplinari ovvero per aver dato prova di insufficiente capacità; d) licenziamento per soppressione o riduzione di servizi. Le dimissioni volontarie debbono essere presentate per iscritto ed hanno effetto dalla data in cui vengono accettate.
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