Art. 42

LEGGE 16 maggio 1956, n. 493

In vigore dal 27 giu 1956
Sanzioni penali per inadempienze concernenti la preparazione tecnica delle elezioni, le operazioni elettorali e le proclamazioni Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizioni di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dal titolo VII del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 2000 a lire 10.000.
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