Art. 37

LEGGE 16 maggio 1956, n. 493

In vigore dal 27 giu 1956
Proclamazione degli eletti in base ai seggi attribuiti dall'Ufficio centrale nazionale Per ogni lista, della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale nazionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
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