Art. 48

LEGGE 16 maggio 1956, n. 493

In vigore dal 27 giu 1956
Trattamento economico al personale dello Stato che si reca a votare fuori sede Al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'ufficio, per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.
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