Art. 51

LEGGE 16 maggio 1956, n. 493

In vigore dal 27 giu 1956
Norma transitoria Le nuove norme relative alle incompatibilità e alle ineleggibilità nei riguardi dei sindaci e dei magistrati, nonchè quella relativa alla aspettativa nei riguardi, dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni, di cui agli della presente legge, non si applicano alla presente legislatura e cominceranno ad esercitare la loro efficacia nei riguardi delle elezioni che saranno tenute successivamente alla entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 maggio 1956 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: MORO
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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493#art-51

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