Art. 42 · LEGGE 16 maggio 1956, n. 493

Art. 42

LEGGE 16 maggio 1956, n. 493

In vigore dal 27 giu 1956
Sanzioni penali per inadempienze concernenti la preparazione tecnica delle elezioni, le operazioni elettorali e le proclamazioni Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizioni di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dal titolo VII del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 2000 a lire 10.000.
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