Art. 6

LEGGE 4 aprile 1956, n. 212

In vigore dal 1 gen 2007
Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile. La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. (3)
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