Art. 3

LEGGE 4 aprile 1956, n. 212

In vigore dal 30 apr 1975
La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all', provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell' e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse. In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base. L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati .
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urn:nir:stato:legge:1956-04-04;212#art-3

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